eUniversity
– Statuto
Fondazione - D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10
E’ istituita in Trieste (Italia) la fondazione
denominata "eUniversity", senza sede e con recapito
postale in Via Amendola 6.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico
della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di
Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La denominazione della "eUniversity" è riportata in qualsiasi
segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque
comunicazione rivolta al pubblico.
ART. 2 – (Sede legale)
La Fondazione ha sede legale in Trieste (Italia) in
Via Amendola 6.
Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri
in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di
amministrazione.
Il trasferimento della sede legale o del recapito
postale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli
uffici competenti.
ART. 3 – (Finalità e
attività)
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di
promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
Essa intende operare nei seguenti settori: editoria,
divulgazione, pubblicazione anche digitale, ricerca e sviluppo, sperimentazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione
potrà tra l’altro:
E’ vietato alla Fondazione di svolgere attività
diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse,
quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.
ART. 4 – (Patrimonio e
mezzi d’esercizio)
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo
di dotazione iniziale conferito dal/i fondatore/i, descritto nell’atto di
costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante
ed essenziale. Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai
beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti
e donazioni.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi
con:
- i redditi derivanti dal patrimonio;
- dal capitale iniziale, versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in
suo favore.
Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere
all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà
più sicuro e redditizio.
ART. 5 – (Organi della
Fondazione)
Sono Organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
Qualora si renda necessario, può essere istituito il Collegio
dei Revisori.
ART. 6 – (Destinazione
degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
E’ fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al
comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante “disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociali”.
ART. 7 – (Risorse
economiche)
I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione
derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da
sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati
nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare
il patrimonio.
ART. 8 – (Consiglio di
amministrazione)
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero di membri non
inferiore a 3 e non superiore a 7, di cui almeno due terzi nominati dai soci
fondatori.
Il C.d.A. resta in carica 10 anni ed i suoi membri
potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più
consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del
Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante
cooptazione.
Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il
Vice-Presidente.
Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso
di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 3 mesi
dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura
avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro
più anziano.
ART. 9 – (Poteri del Consiglio
di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto
al rimborso delle spese effettuate in relazione all’esercizio delle funzioni
attribuite (vedasi DLgs n. 460/97 e da ultimo DLgs n. 75/2010).
ART. 10 – (Funzionamento
del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma
in seduta ordinaria una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il
Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due terzi
dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito
scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere
spedita almeno 14 giorni prima della data fissata. nei casi di urgenza il
Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione da spedirsi
48 ore prima dell’ora fissata per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente
costituito con la presenza di almeno 2 componenti e le deliberazioni sono
adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.
In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito
registro, anche telematico.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia
nominato tra i membri del Consiglio.
ART. 11 – (Poteri del
Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza della
Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne
fa le veci il membro del Consiglio più anziano d’età.
ART. 12 – (Collegio dei
Revisori)
Il Collegio dei Revisori, se stablito, è composto da
tre membri effettivi e due supplementari nominati dal Consiglio
d’Amministrazione tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze
economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi
membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente
del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno
dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano
di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero
Collegio.
Il Collegio esercita il controllo
amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare
tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio
annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I
Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
ART. 13 – (Partecipanti
esterni)
Sono definiti partecipanti esterni le seguenti
categorie:
sostenitori;
Sono sostenitori le persone fisiche, singole od
associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità
della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione
dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che
confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a
quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica
di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato
regolarmente versato.
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti
Volontari” le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o
private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un’attività,
anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali
od immateriali.
Sono partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le
Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di
gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo
stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Sono “Partecipanti Benemeriti” le persone fisiche,
singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che rivestono un
particolare rilievo nei campi in cui opera la Fondazione. La stessa, può
rilasciare loro dei titoli, benemerenze o riconoscimenti in funzione della loro
attività.
La qualifica di partecipante alla Fondazione,
indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a partecipare
attivamente ai progetti promossi dalla Fondazione in considerazione della
necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo
della stessa di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti
possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione,
accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare
archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché
partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere
organizzate dell’Ente.
ART. 14 – (Esercizio
finanziario)
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 15 – (Destinazione
degli utili e modalità di erogazione delle rendite)
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per
la realizzazione delle attività istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto
durante la vita della Fondazione stessa.
ART. 16 – (Liquidazione
ed estinzione della Fondazione)
Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei
tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga
esauriti o irraggiungibili gli scopi.