eUniversity – Statuto

Fondazione - D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10

ART. 1 – (Denominazione)

E’ istituita in Trieste (Italia) la fondazione denominata "eUniversity", "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", senza sede e con recapito postale in Via Amendola 6.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro. La denominazione della "eUniversity" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. 

ART. 2 – (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Trieste (Italia) in Via Amendola 6. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di ammi­nistrazione. Il trasferimento della sede legale o del recapito postale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

ART. 3 – (Finalità e attività)

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di istruzione e formazione, ricerca scientifica, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e altre, che siano di utilità e solidarietà sociale.

Le finalità che si propone in particolare sono:

  1. pubblicazione di materiali tecnici, didattici e accademici dei soci e non;
  2. pubblicazione di materiali aventi utilità sociale, di interesse artistico, storico, formativo ed educativo;
  3. raccolta di materiali tecnici e didattici (“know how”) attraverso i contributi dei soci e non, particolarmente in forma digitale e realizzazione/gestione dell’infrastruttura che ne possa garantire la fruizione;
  4. ricerca e sviluppo;
  5. raccolta di fondi per i progetti approvati;
  6. supporto agli editori autonomi e ricercatori;
  7. rilascio di benemerenze/onoreficenze a personalità pubbliche o ricercatori per meriti particolari nei temi trattati dalla Fondazione.

Essa intende operare nei seguenti settori: editoria, divulgazione, pubblicazione anche digitale, ricerca e sviluppo, sperimentazione. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
  3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  4. partecipare a privati, associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  5. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
  6. erogare donazioni, premi e borse di studio;
  7. fornire strumentazioni e materiali tecnici ai ricercatori;
  8. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
  9. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
  10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E’ vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo. 

ART. 4 – (Patrimonio e mezzi d’esercizio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal/i fondatore/i, descritto nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale. Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;

- dal capitale iniziale, versato dai soci fondatori;

- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;

- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;

- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 5 – (Organi della Fondazione)

Sono Organi della Fondazione: 1. il Presidente; 2. il Consiglio di Amministrazione.

Qualora si renda necessario, può essere istituito il Collegio dei Revisori. 

ART. 6 – (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, che vanno invece impiegati per realizzare le attività istituzionali. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante “disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali”. Tutte le cariche associative sono gratuite, come anche le prestazioni fornite dagli aderenti.

ART. 7 – (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incre­mentare il patrimonio. 

ART. 8 – (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, di cui almeno due terzi nominati dai soci fondatori.

Il C.d.A. resta in carica 10 anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 3 mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

ART. 9 – (Poteri del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

  1. approva entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  2. delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, qualora non di modico valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  3. delibera gli incrementi del patrimonio;
  4. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
  5. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
  6. provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
  7. provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  8. provvede all'istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
  9. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
  10. delibera eventuali regolamenti;
  11. delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
  12. delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo;
  13. decide sulle domande di ingresso di nuovi soci e l’eventuale espulsione degli stessi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all’esercizio delle funzioni attribuite (vedasi DLgs n. 460/97 e da ultimo DLgs n. 75/2010).

ART. 10 – (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita almeno 14 giorni prima della data fissata. nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione da spedirsi 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 2 componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro, anche telematico.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

ART. 11 – (Poteri del Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

  1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  2. firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  3. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  4. cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
  5. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d’età.

ART. 12 – (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, se stablito, è composto da tre membri effettivi e due supplementari nominati dal Consiglio d’Amministrazione tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

ART. 13 – (Partecipanti esterni)

Sono definiti partecipanti esterni le seguenti categorie:

1. sostenitori; 2. volontari; 3. benemeriti; 4. partecipanti istituzionali.

Sono sostenitori le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Volontari” le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Sono partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sono “Partecipanti Benemeriti” le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che rivestono un particolare rilievo nei campi in cui opera la Fondazione. La stessa, può rilasciare loro dei titoli, benemerenze o riconoscimenti in funzione della loro attività.

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a partecipare attivamente ai progetti promossi dalla Fondazione in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della stessa di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell’Ente.

ART. 14 – (Criteri di ammissione e obblighi dei soci e dei partecipanti)

Chiunque può chiedere di essere ammesso a socio oppure partecipante. Ai potenziali soci è richiesto di poter apportare un contributo significativo alla Fondazione e la loro ammissione viene valutata a discrezione del Consiglio. Ai potenziali partecipanti vengono richiesti solamente i requisiti di legge. Tutti i soci e i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti istituiti dalla Fondazione.

ART. 15 – (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 – (Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite)

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

ART. 17 – (Liquidazione ed estinzione della Fondazione)

Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi. In tale evenienza, il patrimonio sarà versato ad altre Onlus che operino nello stesso ambito o a fini di pubblica utilità nel medesimo settore.